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Rimorchi e patenti di guida
I rimorchi trainabili da una autovettura, un promiscuo, un autocaravan o un autocarro leggero, sono di tre tipi. Carrelli appendice: Si tratta di rimorchi a due ruote per trasporto bagagli, attrezzi e simili. - Il carrello appendice non deve essere immatricolato, cioè non ha targa propria e non deve essere iscritto al Pubblico Registro Automobilistico. - Deve recare la targa ripetitrice come qualsiasi rimorchio; - deve apparire sulla carta di circolazione del veicolo trainante: ciò avviene a seguito di un collaudo presso la Motorizzazione Civile che verifica la possibilità di abbinamento. Infatti non tutti i carrelli possono essere abbinati indistintamente a tutti gli autoveicoli:- Se l'autoveicolo ha la massa a vuoto minore o uguale a 1.000 kg allora il carrello non deve superare i 2 metri di lunghezza (compreso il timone), 1.20 metri di larghezza, 300 kg di massa complessiva a pieno carico;- Se l'autoveicolo ha la massa a vuoto superiore a 1.000 kg allora il carrello non deve superare i 2.50 metri di lunghezza (compreso il timone), 1.50 di larghezza, 600 kg di massa complessiva a pieno carico. Un'altra verifica effettuata dalla Motorizzazione in sede di collaudo per abbinamento è che la larghezza del carrello non superi quella dell'autoveicolo. Come si vede, l'abbinamento del carrello appendice non è una condizione di marcia, lasciata volta per volta all'arbitrio del conducente, ma un riconoscimento tecnico assegnato una volta per tutte. - Se il carrello è nuovo di fabbrica il fornitore deve rilasciare due documenti: uno si chiama "certificato d'origine" e l'altro "certificato di conformità". Infatti il carrello, a discrezione del suo proprietario, può essere abbinato come appendice (come si è detto finora) oppure può essere immatricolato come rimorchio a sé stante (con la scelta di abbinamento libera, sotto la responsabilità del conducente, ma con la costrizione di immatricolarlo). Il certificato di conformità serve se si vuole immatricolare (e allora non c'è bisogno di collaudo) mentre il certificato di origine serve per l'agganciamento come appendice (con collaudo). - Se il carrello è usato, ai fini dell’utilizzo su altro veicolo, deve comparire sulla carta di circolazione del precedente veicolo trainante. In tutti i casi la Motorizzazione non procederà ad un nuovo collaudo per agganciamento se non si accerta la provenienza del carrello e, nel caso, non lo si cancella dal precedente abbinamento. In tutti i casi il collaudo per abbinamento viene riportato sulla carta di circolazione dell'autoveicolo e comporta, quindi, il duplicato della carta stessa. Attenzione, in ultimo, a due concetti fondamentali:- Il carrello appendice è destinato al trasporto di "bagagli, attrezzi e simili", cioè a dire che non si possono trasportare merci e neanche allestirlo per trasportare qualcosa di particolare che non sia annoverabile tra i bagagli e gli attrezzi (per esempio una moto da corsa);- Il carrello appendice è parte integrante del veicolo cui è abbinato con il collaudo, cioè non si può agganciare un carrello appendice ad un altro autoveicolo anche se i vincoli tecnici sopra esposti sono soddisfatti. Caravan: Il caravan è un rimorchio, cioè è soggetto alla immatricolazione (targa propria e iscrizione al Pubblico Registro). - Può essere a due assi se il loro passo è minore o uguale ad 1 metro. - Il caravan può essere abitato solo a veicolo fermo e non, assolutamente, in marcia, anche se gli eventuali occupanti fossero seduti. T.A.T.S.: rimorchi per Trasporto di Attrezzature Turistiche e Sportive. - Si tratta di rimorchi ( targa propria e iscrizione al P.R.A.) anche con due assi, se il passo è minore o uguale ad 1 metro. I rimorchi T.A.T.S. sono destinati al trasporto di barche, alianti, moto da corsa, ecc.
A quali condizioni si può trainare un rimorchio: L'agganciamento di un certo rimorchio ad un certo autoveicolo è una responsabilità specifica del conducente, a parte il caso del carrello appendice dove questa scelta non viene fatta dal conducente ma compare già sulla carta di circolazione dell'autoveicolo. Pesi
Il peso rimorchiabile è determinato in base al tipo di gancio di traino, collaudato ed annotato sulla carta di circolazione: sulla carta, quindi, compare la larghezza massima ed il peso massimo del rimorchio trainabile.
Per autovetture, promiscui ed autocaravan il valore del peso massimo rimorchiabile riportato sulla carta non è mai superiore al valore della tara dell'autoveicolo. Questo limite che, si ripete, appare già sulla carta di circolazione dell'autoveicolo al momento del collaudo del gancio, assicura il rispetto del cosiddetto "rapporto di traino": infatti per i rimorchi comuni, che hanno frenatura meccanica ad inerzia, il massimo rapporto di traino è 0,8 (arrotondamento ai 100 kg); è evidente che se la massa rimorchiabile riportata sulla carta dell'autoveicolo non supera la tara di quest'ultimo allora lo 0,8 sarà quasi sempre rispettato. Diversamente, se si volesse trainare un rimorchio non frenato, cioè sprovvisto di qualsiasi dispositivo di frenatura il massimo rapporto di traino ammissibile è 0,5 . Larghezza e sporgenze Anche la larghezza massima rimorchiabile, come la sua massa, è riportata sulla carta di circolazione dell'autoveicolo al momento del collaudo del gancio. Per il carrello appendice non c'è altro da aggiungere. Per caravan e T.A.T.S. si deve invece ricordare una condizione suppletiva: la larghezza di questi rimorchi non deve comunque superare la somma della larghezza dell'autoveicolo più 70 cm (arrotondamento ai 5 cm superiori). Attenzione quindi quando si controlla un veicolo che traina un caravan o un T.A.T.S.: la larghezza del rimorchio deve rispettare il limite più stretto tra i due (la larghezza rimorchiabile da carta di circolazione della motrice o la larghezza dell'autoveicolo più 0,7 metri). Sempre per rimorchiare caravan e T.A.T.S. c'è l'obbligo dello specchietto retrovisore destro oltre che di quello sinistro. Gli specchietti esterni, anche di tipo asportabile, non devono sporgere più di 20 cm dalla sagoma del veicolo (motrice o rimorchio) di maggiore larghezza. Sempre nel rispetto della larghezza massima rimorchiabile aggiungiamo che per i T.A.T.S., la cui sagoma è definita dall'attrezzatura trasportata più che dal veicolo stesso, la barca può sporgere di 30 cm per ogni lato rispetto ai bordi esterni delle luci di posizione posteriori. Le attrezzature difficilmente percepibili come alberi, sbarre, lastre, ecc., invece, devono rimanere all'interno della sagoma propria del rimorchio. La sporgenza posteriore oltre il limite dello sbalzo riportato sulla carta di circolazione del rimorchio (i famosi 3/10 della lunghezza del rimorchio) è ammessa solo per trasportare cose indivisibili e con gli opportuni pannelli bianco-rossi. N.B. Le violazioni afferenti l’inosservanza della massa e larghezza rimorchiabile prevedono la sanzione di L. 121.200 (art. 63 comma 4° e 5° del c.d.s.). Che patente necessita per trainare un rimorchio Innanzitutto dissipiamo un dubbio ricorrente: quando il veicolo che traina ha una massa complessiva a pieno carico minore o uguale a 3.500 kg (rilevata dalla carta di circolazione) allora per guidare l'autotreno relativo necessita la patente B o BE, ma non la C o CE come qualcuno crede. Solo quando la motrice supera le 3,5 tonnellate di massa complessiva a pieno carico (autocaravan o autocarri) necessita la C o la CE.
Autoveicolo trainante di categoria B: (autovetture, autocaravan e autocarri fino a 3,5 tonnellate di massa complessiva a pieno carico). 1. Rimorchio leggero (massa complessiva a pieno carico fino a 750 kg). Per questo abbinamento continua ad essere sufficiente la patente B. Per rimorchiare un carrello appendice, quindi, è sempre sufficiente la patente B e ciò è perfettamente coerente con la definizione di carrello appendice quale parte integrante del veicolo trattore. 2. Rimorchio non leggero (massa complessiva a pieno carico oltre 750 kg, la cui massa complessiva a pieno carico non supera la massa a vuoto della matrice). Continua ad essere sufficiente la patente B solo se la somma delle masse complessive a pieno carico (dalle carte di circolazione) di motrice e rimorchio è minore o uguale a 3,5 tonnellate; in caso contrario, cioè se questa somma esubera le 3,5 tonnellate, necessita la BE. 3. Rimorchio non leggero (massa complessiva a pieno carico oltre 750 kg, la cui massa complessiva a pieno carico supera la massa a vuoto della motrice). Necessita la patente BE. Alcune considerazioni in merito: Può verificarsi il caso in cui la massa complessiva a pieno carico dell'autotreno superi le 3,5 tonnellate ma continua ad essere sufficiente la patente B: si tratta dell'agganciamento di un carrello appendice ad un autoveicolo già vicino alle 3,5 tonnellate. Infine un approfondimento per i T.A.T.S.. Alcuni di essi hanno una massa complessiva a pieno carico massima (sulla carta di circolazione) ed una minima (sul libretto di uso e manutenzione): quella che fa fede per giudicare la categoria di patente necessaria è sempre quella che compare sulla carta di circolazione. Autoveicolo trainante di categoria C (autocaravan e autocarri oltre le 3,5 tonnellate di massa complessiva a pieno carico) 1.Rimorchio leggero (massa complessiva a pieno carico fino a 750 kg). Vale la patente C. Il carrello appendice, quindi, non richiede mai la categoria E. 2.Rimorchio non leggero (massa complessiva a pieno carico oltre 750 kg). È richiesta sempre la patente CE. Non è fuori luogo una rinfrescata sulla gerarchia delle patenti. Se è vero che la D è superiore alla C ed alla B è altrettanto vero che l'estensione E della patente segue parallelamente le categorie B, C, D ma non si intreccia con esse. La patente C, per esempio, è superiore alla B ma non alla BE, così come chi già possiede la BE e poi prende la C avrà una patente C+BE e non una CE. La CE, invece, è superiore alla BE. Per conseguire le patenti BE e CE, oltre a detenere già rispettivamente la categoria B o C, bisogna sostenere un esame di teoria a voce, il cui programma è uguale per tutte le E, ed uno pratico di guida che è distinto per la BE e la CE (cambia il tipo di veicolo su cui si effettua la prova). CINTURE POSTERIORI: cosa c'è da sapere Lo scorso 22 giugno il Ministero dei Trasporti ha emanato la seguente circolare per chiarire definitivamente la disciplina sull'installazione e l'utilizzo delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli, avente come oggetto i "dispositivi di ritenuta dei veicoli della categoria M1".
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI Unità di gestione motorizzazione e sicurezza dei trasporto terrestre Segreteria Tecnica
CIRCOLARE N. B5312000/MOT Plot. n. 0604NT27/CG(C) OGGETTO: Dispositivi di ritenuta dei veicoli della categoria M1. Alcuni Uffici periferici del Dipartimento ed Operatori ex articolo 80 Codice della 'strada (1) ripropongono la questione concernente l'obbligatorietà dell'applicazione di dispositivi di ritenuta e di protezione, per gli autoveicoli della categoria M1, con riferimento alle verifiche da effettuare in sede di revisione. Come è noto. tali veicoli, al sensi dell'articolo 72, comma 2 del Codice della Strada (2), debbono essere equipaggiati con Dispositivi di ritenuta se 'predisposti sin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto dei Ministro dei trasporti". Tali caratteristiche non hanno potuto essere indicate In un decreto da emanarsi secondo le disposizioni transitorie di cui all'articolo 232 dei Codice della Strada (3), in quanto, com'è noto, la materia di specie è In regime di armonizzazione obbligatoria; esse sono invece contenute nei decreti d recepimento nell'ordinamento nazionale delle specifiche direttive comunitarie. Alla luce di quanto sopra, non sembrano sussistere motivi ostativi alla piena applicazione dei disposto dell'articolo 72. comma 2, del Codice della Strada (2) espressi nella circolare D.C. N n. D.G. n. 271/93 del 30 novembre 1993 (4), dal momento che le caratteristiche cui d medesimo articolo fa riferimento sono quelle contenute: o nelle Direttive relative agli ancoraggi (dalla 76/115/CEE (5) alla 96/38/CEE) (6) ed al dispositivi di ritenuta (dalla 77/541/CEE (7) alla 96136/CEE) (e); o nel Regolamento ECE/ONU n. 14 "Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza delle autovetture" entrato in vigore In Italia 8 15 giugno 1976 (Circolare D.G. n. 7687 dei 9 dicembre 1977) (9). Si conferma, pertanto, che l'obbligo bell'Installazione delle cinture d sicurezza ricorre, ala per i posti anteriori che per quelli posteriori, per tutti 1 veicoli della categoria M1 che. Immatricolati a far data dal 15 giugno 1976, siano predisposti sin dall'origine con specifici punti di attacco. Si Intendono abrogate le Circolari ministeriali D.G. n. 15288 del 30 settembre 1988 (10) e n. D.G. n. 271193 dei 30 novembre 1993 (4), nonché le disposizioni in difformità a qualsiasi titolo emanate.
IL DIRETTORE DELL'UNITA' DI GESTIONE dr. Ing. Ciro Esposito NOTE REDAZIONALI: Si conferma che l'obbligo dell'installazione delle cinture di sicurezza ricorre, sia per i posti anteriori che per quelli posteriori, per tutti i veicoli della categoria M1 che, immatricolati a far data dal 15 giugno 1976, siano predisposti sin dall'origine con specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate o nelle Direttiva relative agli ancoraggi (dalla 761115/CEE alla 96/38/CEE) ed ai dispositivi di ritenuta (dalla 771541/CEE alla 96/36/CEE); o nel Regolamento ECEIONU n. 14 "Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza delle autovetture" entrato in vigore in Italia il 15 giugno 1976 (Circolare D.G. n. 76177 dei 9 dicembre 1977). Si conferma, pertanto, che l'obbligo dell'installazione delle cinture ricorre, sia per i posti anteriori che per quelli posteriori, per tutti i veicoli della categoria M1 che, immatricolati a far data dal 15 giugno 1976, siano predisposti sin dall'origine con specifici punti di attacco.
COME ADEGUARSI ALLA NORMATIVA
1. Controllare la data di immatricolazione della propria vettura, e facendo riferimento alla tabella pubblicata in queste pagine stabilire se si è obbligati o meno all'installazione. 2. Controllare per quanti posti è omologata la vettura (il numero di posti deve ovviamente essere uguale al numero di cinture installate). 3. Verificare sul libretto di uso e manutenzione se e dove sono stati previsti i punti di attacco delle cinture di sicurezza. In caso non fossero previsti, non si è obbligati all'installazione delle cinture. 4. Verificare anche sulla vettura la presenza e soprattutto lo stato dei punti di attacco, se presenti. 5. Acquistare il kit delle cinture di sicurezza posteriori: si può scegliere tra i ricambi originali (approvati cioè ufficialmente dalla Casa costruttrice) o tra i modelli conformi all'originale, nella versione statica o con arrotolatore. In entrambi i casi il tipo scelto deve essere omologato per la propria vettura. 6. Installare le cinture di sicurezza preferibilmente rivolgendosi a un meccanico specializzato. DEFINIZIONI Cinture di sicurezza statiche Sono le cinture fisse, composte cioè da due nastri di lunghezza prefissata, vincolati alla scocca, che si uniscono tra loro tramite una fibbia. Cinture di sicurezza con arrotolatore In questo caso uno dei due nastri ha lunghezza variabile per adattarsi alla corporatura del viaggiatore e trattenerlo sul sedile in caso di brusca accelerazione. Punti di ancoraggio Sono i fori, ricavati sulla scocca dell'automobile, da utilizzare per fissare le cinture di sicurezza e i loro accessori all'automobile stessa. Cintura a due punti Prevede due punti (generalmente, ai lati dell'addome) che rimangono fissi in caso di brusca decelazione o incidente. Cintura a tre punti Precede tre punti fissi (lati dell'addome e spalla) in luogo dei due punti precedenti.
LE NORME DEL CODICE Cinture di sicurezza anteriori Veicolo immatricolato fino al 14 giugno 1976: Installazione: Non obbligatoria Utilizzo: Obbligatorio solo se installate Veicolo immatricolato tra il 15 giugno 1976 e il 25 aprile 1990: Installazione: Obbligatoria solo sulle vetture dotate di attacchi. Utilizzo: Obbligatorio solo se installate. Veicolo immatricolato dopo il 26 aprile 1990: Installazione: Di serie. Utilizzo: Obbligatorio. Cinture di sicurezza posteriori Veicolo immatricolato fino al 14 giugno 1976: Installazione: Non obbligatoria. Utilizzo: Obbligatorio solo se installate. Veicolo immatricolato tra il 15 giugno 1976 e il 25 aprile 1990: Installazione: Obbligatoria solo su vetture dotate di attacchi. Utilizzo: Obbligatorio solo se installate. Veicolo immatricolato dopo il 26 aprile 1990: Installazione: di serie. Utilizzo: obbligatorio.
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