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Comune di Santorso

Provincia Vicenza - Regione del Veneto

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Criteri e modalità


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CRITERI E MODALITA'

Sezione relativa a criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, come indicato all'art. 26, c. 1 del d.lgs. 33/201

 

REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI E  DEGLI INTERVENTI SOCIALI VIGENTE


Capo I Principi generali e ambito di applicazione

Art. 1 – Principi generali
Il presente regolamento disciplina i criteri per l’erogazione del sistema integrato di interventi e servizi alle persone e famiglie, organizzati dal Comune nel rispetto del principi generali della “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (L.8/11/2000, n. 328)
Il sistema integrato di interventi e servizi sociali sostiene i singoli e le famiglie riconoscendo il ruolo peculiare di ciascuno nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale; sostiene e valorizza i molteplici compiti che i singoli e le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana; sostiene la cooperazione, il mutuo aiuto e l’associazionismo.


Art. 2 Finalità e obiettivi
Il Comune contrasta stati di bisogno e di emarginazione determinati da difficoltà  sociali e condizioni di non autonomia o inadeguatezza di reddito, attraverso percorsi personalizzati che tendono, nel rispetto dell’ autodeterminazione di ciascuno, al contenimento del disagio, all’acquisizione di pari opportunità tra i cittadini e al superamento della dipendenza assistenziale.
Il Comune promuove la qualità della vita dei propri cittadini in situazione di fragilità, in particolare delle persone che rischiano l’esclusione dal contesto sociale.
Il Comune promuove le risorse della collettività locale tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell’ambito della vita comunitaria,

Art.3 Destinatari

Sono destinatari potenziali degli interventi di cui al presente Regolamento  le persone e i nuclei familiari residenti nel territorio comunale.
Per nucleo familiare deve intendersi di norma quello definito dall’art. 4 del Dpr 223 del 30/05/89,così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico.
Fermo restando quanto previsto al comma 1, potranno essere erogati interventi di emergenza in favore di persone temporaneamente presenti nel territorio comunale che si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili. Tali interventi rivestiranno comunque carattere straordinario di emergenza e temporaneo.

Art. 4 - Standards qualitativi
Il Comune, nell’erogazione dei singoli  servizi, è tenuto ad individuare con apposito provvedimento gli indicatori relativi ai seguenti standards qualitativi minimi;
TEMPI
Ci si riferisce  ai  tempi massimi di risposta,  ai  tempi massimi di attivazione di un servizio e ai tempi massimi di invio della richiesta altri enti dal momento della presentazione della domanda di un intervento
 PERSONALE
Ci si riferisce al personale non dipendente del Comune per il quale va verificato il possesso dell’idoneo titolo di studio,il rispetto del relativo contratto collettivo nazionale e della normativa in materia.

SODDISFAZIONE DELL’UTENTE
Ci si riferisce alla necessità che ii Comune rilevi periodicamente tramite questionari, interviste, o prevedendo la raccolta di reclami e suggerimenti, la percezione della qualità del servizio da parte degli utenti con riferimento, almeno, agli standard sopra descritti.

Capo II - Servizio cli assistenza domiciliare

Art. 5 Presentazione del servizio e obiettivi
Ii servizio di assistenza domiciliare è  l’insieme degli interventi diretti a persone o a nuclei familiari, che in particolari condizioni legate all’età, allo stato di salute o a situazioni di disagio sociale, non sono in grado — anche temporaneamente - di far fronte alle proprie esigenze di cura della persona e dell’ambiente in cui vivono.
L’obiettivo principale è quello di contrastare l’istituzionalizzazione favorendo la permanenza all’interno del proprio contesto familiare e sociale.
Il servizio si propone inoltre di prevenire e recuperare situazioni di emarginazione e rischio sociale e favorire il recupero dell’autonomia del singolo o del nucleo familiare.
Art. 6 Destinatari
Il servizio di assistenza domiciliare è rivolto alle persone di tutte le età, residenti o domiciliate nei territorio comunale in situazione di bisogno a causa della riduzione temporanea o permanente dell’autonomia personale e/o del supporto della rete.

Art. 7 Caratteristiche del servizio
Il servizio di assistenza domiciliare si avvale dell’assistente sociale che si occupa di:
accogliere Ia domanda;
valutare lo stato di bisogno – raccogliendo le informazioni sulla situazione familiare, sociale e sanitaria - e l’opportunità dell’ intervento;
concordare con l’interessato, e/o gli aventi cura, il piano assistenziale personalizzato specificando gli obiettivi, la tipologia e la durata delle prestazioni;
coordinare e verificare gli interventi  in relazione agli  obiettivi stabiliti.
Il servizio si avvale altresì dell’operatore socio sanitario che si occupa delle seguenti attività:
cura e igiene della persona;
mobilizzazione e aiuto nella deambulazione;
igiene ambientale;
aiuto nella preparazione dei pasti;
Sostegno e stimolo educativo e psicologico, anche rivolto al contesto
        familiare;
        Disbrigo di pratiche e piccole commissioni;
   Assistenza per la  corretta esecuzione delle prescrizioni terapiche e           farmacologiche nel  rispetto delle specifiche competenze professionali

Art. 8 Rapporti con altri servizi

Nel caso in cui l'utente del servizio di assistenza domiciliare (SAD) abbia bisogno contemporaneamente di prestazioni sociali e sanitarie viene predisposto un piano assistenziale integrato con i servizi interessati. Nei casi in cui sia previsto, il coinvolgimento avviene sulla base delle disposizioni regionali che disciplinano le funzioni dell'Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (UVMD).
Negli altri casi, qualora si ritenga opportuno, per il raggiungimento degli obiettivi del SAD possono essere coinvolti altri servizi operanti nel territorio.


Capo III – servizio di fornitura pasti a domicilio

Art. 9 – Presentazione del servizio e obiettivi
Il servizio di fornitura dei pasti a domicilio è rivolto a persone o a nuclei familiari, che in particolari condizioni legate all'età, allo stato di salute o a situazioni di disagio sociale, non sono in grado, anche temporaneamente. Di provvedere alla propria alimentazione oppure non sono in grado di farlo in modo adeguato o con regolarità.
L'obiettivo principale è quello di assicurare una corretta alimentazione e contrastare l'istituzionalizzazione favorendo la permanenza all'interno del proprio contesto familiare e sociale.
Il servizio si propone inoltre di prevenire e recuperare situazioni di emarginazione e rischio sociale e favorire il recupero dell'autonomia del singolo o del nucleo familiare.

Art. 10 - Destinatari
Il servizio di fornitura dei pasti a domicilio è rivolto alle persone di tutte le età, residenti o domiciliati nel territorio comunale in situazione di bisogno a causa della riduzione temporanea o permanente dell'autonomia personale e/o del supporto della rete.

Art. 11 – Caratteristiche del servizio

Il servizio di assistenza domiciliare si avvale dell’assistente sociale che si occupa di:
accogliere la domanda;
valutare lo stato di bisogno - raccogliendo le informazioni sulla situazione familiare, sociale e sanitaria – e l’opportunità dell’intervento;
concordare con l’interessato e/o gli aventi cura il piano assistenziale personalizzata specificando gli obiettivi, la tipologia e la durata delle prestazioni;
coordinare e verificare gli interventi in relazione agli obiettivi stabiliti.
Il fornitore dei pasti e le modalità di consegna vengono individuate da specifici provvedimenti amministrativi.
Capo IV    - Servizio di telecontrollo - telesoccorso
Art. 12 - Presentazione del servizio e obiettivi
Il servizio di  telecontrollo -telesoccorso, tramite una sistema telefonico, consente il tempestivo contatto con la centrale operativa che attiva interventi di soccorso.
L’obiettivo principale è quello di consentire a soggetti a rischio sociosanitario di permanere il più a lungo possibile al proprio domicilio e contrastare l’istituzionalizzazione.
Il Centro Operativo effettua periodicamente chiamate di controllo.
Il telesoccorso funziona tramite un piccolo apparecchio detto "cicalina", collegato alla linea telefonica fissa.

Art. 13 - Destinatari
Il servizio di telecontrollo -telesoccorso è rivolto alle persone anziane e/o disabili in condizioni di bisogno che trascorrono tutta o parte della giornata da soli.
Il servizio può essere richiesto anche in favore di persone che non abbiano compiuto il sessantesimo anno di età purchè si trovino in situazione di rischio sociale e/o sanitario debitamente certificata.

Art. 14 - Caratteristiche del servizio
Il servizio di telecontrollo – telesoccorso viene attivato su domanda dell’interessato o di un familiare presso l’Ufficio Servizi Sociali che inoltra la richiesta al gestore del servizio.



Capo V - Interventi di sostegno economico

Art. 15 – Assistenza alla persona e alle famiglie
1. Nell'ambito delle disponibilità del bilancio di previsione approvato dal Consiglio comunale, sono attivati i seguenti interventi di assistenza alla persona e alle famiglie residenti:
a) contributi economici ordinari continuativi e temporanei;
b) contributi economici straordinari per specifiche esigenze o finalizzati

2. Nei casi di urgenza, al fine di risolvere gravi e contingenti situazioni segnalate  dall'assistente sociale, la Giunta può adottare misure straordinarie di intervento, da comunicare alla commissione affari sociali nella prima seduta utile.

3. A tal fine il beneficiario è tenuto a presentare la dichiarazione sostitutiva unica ai sensi del d. Lgs 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni e l'attestazione rilasciata da soggetto autorizzato.

Art. 16 –  Presa in carico e progetto di intervento
1. L'assistente sociale riceve le segnalazioni ed effettua la valutazione mediante un colloquio e, se necessario, una visita domiciliare, esaminando professionalmente la situazione socioeconomica della persona e/o dei componenti il nucleo familiare. Tale valutazione prevede anche la valorizzazione  delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza nonché la considerazione delle prestazioni erogate dal sistema integrato dei servizi.

2.  L'assistente sociale elabora la proposta motivata di assistenza economica o l'eventuale diniego. La proposta di intervento economico viene formulata sulla base di un progetto personalizzato per il periodo strettamente necessario a risolvere la situazione che ha determinato la presa in carico con una verifica periodica della sussistenza o meno delle condizioni di bisogno.

3. Il progetto personalizzato deve indicare:
la definizione degli obiettivi e la finalizzazione degli interventi
la durata dell'intervento
l'ammontare della somma mensile e le modalità di erogazione
la cadenza, i criteri e le modalità di verifica

4. Per una effettiva valutazione della situazione socio economica familiare, nei particolari casi in cui il nucleo anagrafico non corrisponde al nucleo di effettiva convivenza, i servizi comunali possono considerare, ai fini del calcolo dell'ISEE,  una composizione del nucleo familiare diversa, come previsto dal D. Lgs 109/989 e s.m.i

5. Si potrà  tener conto, inoltre, di particolari aspetti che possono caratterizzare lo stato  di bisogno sociale del nucleo familiare, rilevati e/o segnalati dal servizio sociale comunale e dai servizi territoriali che  possono comprendere situazioni impreviste risultanti al momento della domanda che incidono sensibilmente sulla situazione reddituale rispetto quanto risultante dalla certificazione ISEE ( mobilità, cassa integrazione. Disoccupazione o situazioni debitorie)

6. Nella medesima situazione sono considerate le eventuali altre risorse economiche reddituali e patrimoniali non rilevabili e/o non ponderate con lo strumento dell'ISEE, quali, a titolo esemplificativo:
a) indennità di accompagnamento, benefici pensionistici vari, assegni, contributi e proventi diversi;
b) disponibilità di beni di rilevante valore
c) spese per assistenza sanitaria
d) spese straordinarie per interventi primari e necessari

7. I contributi economici ordinari continuativi e temporanei per l'integrazione al minimo vitale, concessi nelle situazioni in cui il reddito è insufficiente a coprire i bisogni minimi, possono essere concessi a nuclei familiari che hanno un indicatore ISEE inferiore al valore soglia fissato sulla base del trattamento minimo  INPS (importo mensile per 13 mensilità).
Tale importo sarà annualmente rivalutato sulla base indice ISTAT.
Il valore soglia ed il valore ISEE del nucleo familiare vengono rapportati al C.D. “parametro componenti nucleo” determinato secondo la seguente scala di equivalenza ISEE
- Nuclei familiari con un componente = 1,0
- Nuclei familiari con due componenti =  1,57
- Nuclei familiari con tre componenti  = 2,04
- Nuclei familiari con quattro componenti  = 2,46
- Nuclei familiari con cinque componenti = 2,85
oltre cinque componenti maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente

8. la misura dell'intervento economico massimo è il risultato della differenza tra il valore soglia e il valore ISEE, entrambi correlati al “parametro componenti nucleo” e tiene conto delle risorse economiche mobiliari/immobiliari e delle spese ritenute necessarie oltre  che di altre provvidenze economiche percepite fiscalmente esenti, come descritto nella seguente tabella
TRATTAMENTO MINIMO INPS mensile x13       -
ISEE ATTUALE DEL RICHIEDENTE                   =
                                                                              x
PARAMETRO scala di equivalenza n.  persone   =
                                                                              -
Provvidenze economiche fiscalmente esenti        +
Spese indispensabili/primarie/sanitarie                 =
Contributo economico annuale massimo              : 12
Contributo economico mensile massimo

9. L'intervento economico straordinario consiste nell'erogazione di un contributo “una tantum” ( in una o più soluzioni), finalizzato ad integrare la situazione socio – economica della persona e/o oneri economici straordinari.
Sono considerati contributi economici straordinari finalizzati gli interventi economici straordinari per situazioni di emergenza abitativa, per eventi luttuosi, per spese  scolastiche per le particolari spese relative alla stagione invernale o interruzione forniture, per prestazioni a carattere sanitario di importanza rilevante, non coperte dal servizio sanitario nazionale e simili

10. E' richiesta certificazione ISEE. La quantificazione finale del contributo è stabilita sulla base della relazione sociale, dal conteggio ISEE e dalla disponibilità di bilancio

11 Ai sensi del D. Lgs. 1090/1998 e del D. Lgs. 130/2000 il reddito complessivo del nucleo familiare sarà quello risultante dalla certificazione ISEE. Nelle situazioni di particolare urgenza per cui l'erogazione tardiva potrebbe provocare danno all'utente, qualora nell'anno corrente si siano verificate situazioni impreviste che abbiano modificato la situazione reddituale di quest'ultimo, si considera la situazione effettiva, che l'utente deve dichiarare e giustificare  In tal caso il contributo può essere concesso in deroga ai criteri ISEE.”


Art. 17 -  Modalità di erogazione contributi

L'erogazione avviene previo provvedimento dirigenziale di impegno annuale e successivo atto di liquidazione su parere favorevole dell'assessore ai servizi sociali.
Su valutazione sociale l'erogazione del  contributo può avvenire con diverse modalità per finalizzare gli interventi nel  modo maggiormente rispondente alla situazione:

A. Progetti di accompagnamento sociale: strumento di lavoro sociale finalizzato al raggiungimento dell'autonomia socio-economica dell'utente attraverso il coinvolgimento attivo dell'utente stesso nello svolgimento di alcune azioni concordate di auto promozione per migliorare la propria condizione a quella della propria famiglia.
Nel progetto potrà essere richiesta la disponibilità a svolgere servizi di volontariato a favore del Comune o della comunità locale rapportati all'importo del contributo riconosciuto.
Tale modalità potrà essere utilizzata anche come strumento generale per favorire l'accesso a servizi e beni del comune privilegiando l'autonomia  della persona valorizzandone le attitudini personali.

B. Erogazione di buoni alimentari o buoni servizi: tale modalità di erogazione può essere impiegata nelle situazioni in cui  si ravvede la necessità di intervenire a favore dell'utente ma è sconsigliata l'erogazione di contributi in denaro per l'incapacità di gestirlo.

C. Buoni  servizi: riduzioni o esenzioni sul costo dei servizi del comune eventualmente  accompagnata da prestazioni rese per il Comune o per realtà locali ( es. nonni vigili..)

Capo VI - Integrazione retta per anziani e adulti in strutture residenziali

Art. 18 - Presentazione del servizio e obiettivi
Gli interventi di integrazione retta vengono attivati in favore di anziani e adulti accolti in strutture residenziali, le cui condizioni sociali e/o sanitarie non consentono la permanenza al proprio domicilio e che non siano in grado di provvedere autonomamente al pagamento dell’intera retta mensile per l’assenza di familiari tenuti per legge al loro mantenimento o in considerazione della loro condizione reddituale.


Art. 19 - Destinatari
Gli interventi di integrazione retta possono essere richiesti a favore di persone anziane residenti prima dell’ingresso in struttura e per le quali sia stato predisposto un progetto di inserimento in struttura protetta da parte dei servizi preposti.
Gli interventi di integrazione retta possono essere richiesti, altresì, in favore di persone adulte che si trovano in una situazione di temporaneo disagio sociale e per i quali sia stato predisposto un apposito progetto.

Art. 20 - Caratteristiche del servizio
Gli interventi sono erogati nelle situazioni in cui la persona anziana o adulta non sia in grado di provvedere autonomamente al pagamento dell’intera retta mensile per l’assenza di familiari tenuti per legge al loro mantenimento o in considerazione della loro condizione reddituale.
La proposta di integrazione viene formulata sulla base di un progetto personalizzato  che deve indicare:
- la definizione degli obiettivi e la finalizzazione degli interventi;
- la ripartizione della retta tra assistito, tenuti agli alimenti e Comune;
- la durata dell’intervento.
Capo  VII    - Compartecipazione degli utenti al costo dei servizi
Art. 21 – Limiti Isee
Per poter accedere ai servizi previsti dal presente Regolamento si fa riferimento, di norma, alla situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare rilevati tramite l’ISEE.
La partecipazione al costo di ciascun servizio è calcolata in base alle seguenti fasce di Isee:
Isee fino a € 4.663,45: nessuna compartecipazione;
Isee da € 4.663,46 a € 14.612,15: compartecipazione;
Isee oltre € 14.612,15: compartecipazione massima stabilita.
I redditi Isee sono riferiti all’anno 2006 e vanno incrementati annualmente dell’indice Istat della variazione annua del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati.
Art. 22 - Servizio di assistenza domiciliare
Il costo orario massimo a carico degli utenti per il servizio di assistenza domiciliare è determinato annualmente con apposito provvedimento applicando una percentuale tra il 60 e l’80% del costo orario applicato dall’affidatario del servizio.  
Il costo orario del servizio viene determinato con il criterio della proporzionalità, e più precisamente applicando la seguente formula:
(Isee massimo – Isee minimo) : quota oraria massima = (Isee utente – Isee minimo) : x
Per poter beneficiare della tariffa oraria agevolata è necessario presentare l’Isee entro un mese dall’attivazione del servizio; nell’ipotesi di mancata presentazione dell’Isee si applica la tariffa oraria massima, fatta salva la possibilità di presentarlo successivamente.

Art. 23 - Servizio di fornitura pasti a domicilio
Il costo a carico degli utenti dei pasti forniti a domicilio, è quello applicato dalla Ditta fornitrice che può essere maggiorato dei costi di trasporto.

Art. 24 - Servizio di telecontrollo – telesoccorso
Il costo a carico degli utenti del servizio di telecontrollo – telesoccorso è determinato applicando la seguente formula:
(Isee massimo – Isee minimo) : tariffa giornaliera massima = (Isee utente – Isee minimo) : x
La tariffa giornaliera viene stabilita annualmente dalla Regione Veneto.
Per poter beneficiare della tariffa giornaliera agevolata è necessario presentare l’Isee entro un mese dall’attivazione del servizio; nell’ipotesi di mancata presentazione dell’Isee si applica la tariffa giornaliera massima, fatta salva la possibilità di presentarlo successivamente.

Capo VIII    - Criteri di accesso agli interventi economici

Art. 25 - Interventi di sostegno economico
Per quanto riguarda l’accesso ai contributi economici si applica il criterio del minimo vitale calcolato annualmente sulla pensione minima Inps.
Per il calcolo del reddito del nucleo familiare richiedente si considerano tutti i redditi e le provvidenze economiche a qualsiasi titolo percepiti nel mese precedente, anche se non fiscalmente imponibili.
Al reddito così determinato va detratto il canone di locazione relativo a un contratto registrato.
Nell’ipotesi di titolarità di un mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale il reddito va diminuito di una percentuale tra il 20 e il 30% dell’ultima rata  versata.
Il quantum del contributo, stabilito nel progetto personalizzato, non può superare la differenza tra il minimo vitale del nucleo familiare e il suo reddito.

Art. 26 - Integrazione della retta per l’inserimento in strutture residenziali
Per quanto riguarda la partecipazione dei tenuti agli alimenti all’integrazione della retta per l’inserimento in strutture residenziali l’Amministrazione Comunale convoca i parenti tenuti agli alimenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, oppure, se ne hanno i mezzi e si rendono disponibili, affinché assumano una diretta responsabilità nel far fronte, anche in parte, alle esigenze economiche del congiunto.
Qualora i parenti tenuti agli alimenti si astengano da qualsiasi intervento, il Comune, previa la verifica dei requisiti previsti dal Capo V, interverrà a favore del richiedente, salvo riservarsi ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

Art. 27 - Integrazione della retta per Servizio di Asilo nido e della Scuola all'infanzia
Per quanto riguarda l'accesso al servizio di Asilo Nido e della Scuola dell'Infanzia é previsto l'intervento di integrazione della retta da parte del Comune in caso che il nucleo familiare presenti un ISEE inferiore a 18.000 fino ad un massimo di € 250,00 tenendo conto della composizione del nucleo familiare, del reddito complessivo e della situazione patrimoniale.





Capo IX – disposizioni finali


Art. 28 Controlli sulla veridicità della documentazione prodotta

Le persone ed i nuclei familiari beneficiari degli interventi disciplinati dal presente regolamento sono tenuti a comunicare,  tutte le variazioni delle situazioni di fatto che hanno determinato la concessione del beneficio economico. Il servizio sociale, nell'ambito delle proprie competenze ed attribuzioni provvede ad ogni opportuna verifica contestualmente alla presa in carico. Le dichiarazioni sostitutive e ogni altra documentazione prodotta ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dal presente regolamento sono soggette a verifiche specifiche, come previsto dal DPR 445/2000. A tal fine ci si avvarrà delle informazioni e delle banche dati in possesso di altri enti della pubblica amministrazione. Le verifiche verranno effettuate dall'ufficio di settore individuate dal dirigente.

Art. 29 Azioni di rivalsa per contributi percepiti indebitamente

Coloro che hanno usufruito indebitamente di interventi economici dell'Amministrazione sono tenuti a rimborsare con effetto immediato quanto indebitamente percepito, salve le conseguenze penali previste dall'art. 496 c.p. Nel caso di dichiarazioni mendaci o di presentazione di documenti falsi l'interessato perderà il diritto alla prestazione.

Art. 30 disposizioni di carattere generale

I dati personali vengono trattati esclusivamente per fini socio assistenziali, in conformità con le normative sul trattamento dei dati personali (privacy).

Piazza A. Moro, 8
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fax 0445 649513 PEC: santorso.vi@cert.ip-veneto.net