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Comune di Santorso

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Attestazione paesaggistica

L'autorizzazione paesaggistica può essere ottenuta attraverso due procedimenti: quello ordinario e quello semplificato.

PROCEDIMENTO ORDINARIO

Descrizione del procedimento
L'Autorizzazione paesaggistica è un atto autonomo, rilasciato dal Comune previo parere vincolante della Soprintendenza per i Beni Paesaggistici, che costituisce presupposto all'ottenimento, da parte dei proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili o aree di interesse paesaggistico, del permesso di costruire o di altro titolo abilitativo edilizio per l'esecuzione di interventi urbanistici o edilizi.
Il fatto che si tratti di atto autonomo viene a significare che il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica deve essere oggetto di un procedimento diverso e distinto da quello preordinato all'ottenimento del titolo abilitativo edilizio (rilascio del permesso di costruire p presentazione della denuncia di inizio attività), del quale costituisce presupposto indispensabile.

Documentazione da presentare
L'istanza deve essere presentata completa di marca da bollo su modulistica predisposta dall'ufficio edilizia privata e scaricabile dal sito internet (link “modulistica”).
All'istanza deve essere allegata copia del progetto degli interventi da realizzare e della relazione paesaggistica secondo quanto indicato dal D.P.C.M. 12/12/2005 (in nr. 5 copie).

Tempi
Il procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica si articola in tre fasi:
1^ fase istruttoria: l'interessato presenta l'istanza completa di tutta la documentazione e l'ufficio edilizia privata – urbanistica procede con una serie di verifiche preliminare. Tale fase si deve concludere entro 40 giorni;
2^ entro il termine sopra indicato il Comune trasmette gli atti relativi al procedimento alla Soprintendenza per i Beni Paesaggistici per l'acquisizione del parere vincolante di competenza. La Soprintendenza deve fornire il proprio parere entro 45 giorni; nel caso in cui il Soprintendente non si pronunci entro 60 giorni, il Comune provvede sull'istanza presentata.
3^ fase: il Comune emana il provvedimento finale conseguente alle valutazioni ed ai pareri acquisiti entro 20 giorni. In questa fase, qualora il Comune competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica non si pronunci nei tempi previsti, il richiedente può attivare l'intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 146, comma 10.
L'autorizzazione paesaggistica può essere impugnata tramite ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica dai soggetti interessati ed indicati al comma 12 dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004.
La validità dell'autorizzazione, che non può essere rilasciata in sanatoria dopo la realizzazione, anche parziale, dei lavori, è di 5 anni, decorsi i quali gli eventuali lavori non eseguiti devono essere sottoposti ad una nuova autorizzazione.

Costi
Il ritiro dell'autorizzazione paesaggistica è subordinato al pagamento dell’imposta di bollo (nr. 2 marche da bollo) e dei diritti di segreteria (versamento da effettuarsi presso lo sportello dell'ufficio edilizia privata, in orario di apertura al pubblico).

Normativa di riferimento

  • Legge Regionale 31 ottobre 1994 n. 63 “Norme per la subdelega delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali”;
  • D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;
  • D.P.C.M. 12/12/2005
 
MODULISTICA

PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

E' stato pubblicato sulla G.U. n. 199 del 26/08/2010 il D.P.R. 09/07/2010, n. 139, recante un regolamento che semplifica le procedure previste per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per interventi ritenuti di «lieve entità» (tassativamente elencati nel provvedimento), che non comportino alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici, con l'obiettivo di razionalizzare gli adempimenti connessi.

Scopo del provvedimento
Il provvedimento è emanato in base all'art. 146, comma 9, del D. Leg.vo 42/2004, il quale prevede appunto che con regolamento siano stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità.
L'elenco dei tipi di interventi qualificati di lieve entità, che è tassativo allo scopo di dare certezza e uniformità su tutto il territorio nazionale in ordine a quali siano gli interventi qualificati lievi, è allegato al provvedimento, e comprende 39 tipi di interventi che hanno un'incidenza visibile sul paesaggio stimata intorno al 75% del totale degli interventi. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali potranno peraltro essere apportate all'elenco specificazioni, rettifiche e/o integrazioni in base a motivazioni e ad esigenze di natura strettamente tecnica. 
La procedura semplificata in sintesi
Quanto alla procedura, in estrema sintesi, è in primo luogo prevista una semplificazione dal punto di vista documentale, in quanto l'istanza presentata ai fini del rilascio dell'autorizzazione semplificata deve essere corredata unicamente da una relazione paesaggistica semplificata, redatta su una scheda tipo da un tecnico abilitato, che dovrà attestare anche la conformità dell'intervento alla disciplina del paesaggio ed alla vigente disciplina urbanistica. Viene quindi esclusa l'applicazione del DPCM 12/12/2005, che disciplina la documentazione ordinariamente necessaria ai fini del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, fatta eccezione per la scheda, allegata al suddetto DPCM, da utilizzare per la presentazione dell'istanza.
Il procedimento autorizzatorio semplificato deve concludersi in ogni caso, ai sensi dell'art. 3 del provvedimento in commento, nel termine massimo di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.
Quanto alla procedura, è prevista una prima verifica in ordine alla applicabilità o meno della modalità semplificata, nonché una verifica preliminare della conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia. In caso di esito positivo si procede alla valutazione di compatibilità paesaggistica, con rigetto immediato della domanda nel caso in cui l'amministrazione competente esprima valutazione negativa.
In caso invece di valutazione positiva della compatibilità paesaggistica, l'amministrazione invia la pratica al soprintendente, che può in alternativa esprimere parere favorevole vincolante, al quale l'amministrazione locale immediatamente si adegua rilasciando l'autorizzazione, ovvero rigettare direttamente l'istanza, senza investire nuovamente della questione l'ente locale.

L'autorizzazione paesaggistica è immediatamente efficace.


I principali interventi oggetto della semplificazione
Tra gli interventi sottoposti a semplificazione si segnalano:

  • incremento di volume non superiore al 10% della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiore a 100 mc; 
  • interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto di volumetria e sagoma preesistenti su immobili non sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) del D. Leg.vo 42/2004; 
  • aperture di porte e finestre o modifica delle aperture esistenti per dimensione e posizione, nonché interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti; realizzazione o modifica di balconi o terrazze; 
  • realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali, collocate fuori terra ovvero parzialmente o totalmente interrate, con volume non superiore a 50 mc, compresi percorsi di accesso ed eventuali rampe; 
  • realizzazione di tettoie, porticati, gazebo e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 10 mq; 
  • realizzazione di manufatti accessori o volumi tecnici di piccole dimensioni; 
  • interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche; 
  • realizzazione o modifica di cancelli, recinzioni, o muri di contenimento del terreno; 
  • modifica di muri di cinta esistenti senza incrementi di altezza. 
 

Documentazione da presentare
L'istanza deve essere presentata completa di marca da bollo su modulistica predisposta dall'ufficio edilizia privata e scaricabile dal sito internet (link “modulistica”).
All'istanza deve essere allegata copia del progetto degli interventi da realizzare e della relazione paesaggistica secondo quanto indicato dal D.P.C.M. 12/12/2005 (in nr. 3 copie).


Costi
Il ritiro dell'autorizzazione paesaggistica è subordinato al pagamento dell’imposta di bollo (nr. 2 marche da bollo) e dei diritti di segreteria (versamento da effettuarsi presso lo sportello dell'ufficio edilizia privata, in orario di apertura al pubblico).

Normativa di riferimento

  • Legge Regionale 31 ottobre 1994 n. 63 “Norme per la subdelega delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali”;
  • D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;
  • D.P.C.M. 12/12/2005;
  • D.P.R. 9 LUGLIO 2010 N. 139
 
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